REGIONE – Per i roghi di sterpaglie private, deroghe eventuali dei sindaci
Una deroga di trenta giorni per gli abbruciamenti agricoli, a favore dei Comuni montani e di quindici per quelli di pianura: è quanto prevede il provvedimento approvato in sede legislativa dalle commissioni Terza (Agricoltura) e Quinta (Ambiente).La norma vigente prevedeva il divieto di bruciare materiale vegetale nel periodo compreso tra il primo novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.Qualora però in tale periodo, per le condizioni climatiche non sia possibile bruciare le sterpaglie, sono concesse le deroghe con ordinanza dei sindaci, ferma restando la sussistenza di condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali favorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Pm10). Inoltre, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.Questo tipo di abbruciamento, costituisce una normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.Grazie all’emendamento proposto da Fi, è stato possibile unificare il disegno di legge della Giunta per modificare lo specifico articolo della legge regionale sul riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, con la proposta sempre di Fi di modificare la legge quadro sugli incendi boschivi.
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