CONGEDO PARENTALE – Prorogato fino al 3 maggio il termine per la fruizione dei 15 giorni
E’ stato prorogato fino al 3 maggio il termine per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.
L’ INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di fruizione e compatibilità. La durata massima dei 15 giorni vale per nucleo familiare, cioè per entrambi i genitori, e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi di assistenza ai disabili.
Le situazioni di incompatibilità con il congedo parentale Covid 19 sono le seguenti:
Incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare; con la contemporanea fruizione negli stessi giorni del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo; con la contemporanea percezione negli stessi giorni da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito.
Le situazioni di compatibilità sono:
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale; in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio ma qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli; compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore; con la contemporanea fruizione di ferie negli stessi giorni dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; con la contemporanea fruizione negli stessi giorni di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare; fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore in part-time; compatibile con la percezione delle indennità e con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19
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